Radioascolto: le info di aprile 2011

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Creato Mercoledì, 04 Maggio 2011

Limiti alle frequenze ricevibili dai ricevitori delle stazioni di radiodiffusione

Si è chiusa la procedura d'infrazione, avviata - su richiesta del cittadino italiano Giorgio Marsiglio nell'anno del Signore 2007 - dalla Commissione europea contro lo Stato italiano.

(Nella foto a lato il nuovo ricevitore Sangean ATS-909X. A breve uscirà una mia recensione).

Sangean ATS-909X

 


 

Il nostro Esecutivo ha evitato il deferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione europea provvedendo ad abrogare - con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 gennaio 2011, n. 36 - i tre decreti del 1985, 1987 e 1995 che ponevano ingiustificati limiti alle frequenze ricevibili dai ricevitori delle stazioni di radiodiffusione. Il testo del decreto - registrato alla Corte dei Conti in data 15 marzo - è stato infine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 8 aprile 2011:

www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110081/011G0075.htm

Al di là della soddisfazione per il risultato raggiunto, questa vicenda - conclusasi dopo quasi quattro anni-  è un esempio di come - nell'ordinamento comunitario - anche un un semplice cittadino, senza spese e senza necessità di rivolgersi ad un avvocato, può contribuire a far rispettare le leggi dell'Unione europea e, al tempo stesso, contribuire a far crescere il sogno di una Europa casa comune. Conveniamo però che solo la paura delle sanzioni ha portato alla soluzione del caso.

A dire il vero anche la Commissione europea ha la sua brava Direzione generale denominata "Società dell'informazione e mezzi di comunicazione", però si veda che per ottenere qualcosa si è dovuto rivolgersi alla Direzione "Imprese e Industria" lamentando la violata libertà di circolazione delle merci (e non delle idee). Guicciardini ne sarebbe contento.

Scaturiscono delle legittime perplessità che ci riportano al classico paradosso delle leggi italiane nelle quali spesso si scopre che, se anche si può acquistare legittimamente una cosa, non è detto che poi si possa automaticamente utilizzarla. È un paradosso perché, ad esempio, l'acquisto di stupefacenti è vietato (ed infatti non si trovano in tabaccheria), ma l'acquisto di uno scanner non richiede invece nemmeno la denuncia all'autorità di P.S. (trattandosi di apparecchio solamente ricevente). Invece, anche se liberamente venduto, lo scanner acquistato nessuno lo può intenzionalmente utilizzare e, solo se si è in possesso di almeno un'attestazione di iscrizione al registro degli SWL, lo si può detenere e portare in giro per ascoltare determinate frequenze.

Una prima risposta la troviamo nell articolo 1 del D.P.R. 64 del 2000 (www.air-radio.it/27_2000.html), il quale, dopo aver trattato al comma 1 degli apparecchi dei radioamatori, al comma 2 afferma che è consentito:

- detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale;

- detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera a) del presente comma, se il relativo impiego è consentito dal Paese di appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 1996, n. 615 [compatibilità elettromagnetica].

Quindi detenere ma non utilizzare , dice il DPR n. 64 (rivolto, però, ai cittadini stranieri dell'area CEPT in visita o in transito in Italia). Il nostro scanner (che rientra nel secondo caso) può essere anche utilizzato dai cittadini italiani, ma solo se in possesso almeno dell'attestato SWL, in virtù degli articoli 134, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche e 9, comma 1, dell'allegato n. 26 al Codice. Quanto sopra, però, esclusivamente nel caso la stazione radioelettrica solo ricevente venga dedicata al solo ascolto sulle gamme di frequenze radioamatoriali.

Detenere, utilizzare; ma usare? Il DPR non ne parla, ne parla però il citato articolo 134 che consente la attività di radioamatore mediante apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. E non vi è dubbio che per tale aspetto la disciplina dell attività di SWL, riportata nella stessa disposizione normativa, sia attratta nell'ambito della normativa più generale degli OM. Ed è per lo stesso motivo che anche gli OM possono detenere ed utilizzare gli scanner; anch'essi possono effettuare gli ascolti fuori banda solo casualmente.

È aumentata la confusione? Queste sono le leggi che abbiamo a disposizione in Italia, dove l'esecutivo è impegnato sempre in altre questioni...

Il presidente dell'AIR, avvocato Giancarlo Venturi fa notare che, grazie all'azione del socio AIR Dr. Marsiglio, oggi l'Italia non può più limitare la libera importazione degli apparecchi riceventi con il marchio CE, come avveniva in passato (consentendo l'importazione, ad esempio, di ricevitori FM solo se con banda superiore agli 88 MHz). Il fatto che da oggi potranno essere in commercio ricevitori, ad esempio, con banda a partire da 70 MHz non significa però libero accesso all'ascolto di frequenze di servizio a noi interdette! Consiglia una visita al sito "radiogiuridico" del Dr. Marsiglio: web.tiscali.it/oscarito/dirittoradioascolto2.htm

Quanto dice il presidente dell'AIR, avvocato Giancarlo Venturi, è assolutamente vero. Infatti, come sempre è stato ricordato e ribadito sopra, i decreti ministeriali italiani ponevano ingiustificati limiti alle frequenze ricevibili dai ricevitori delle stazioni di radiodiffusione, pur se marcati CE e liberamente venduti negli altri Stati dell'Unione europea. Pertanto, rimangono fuori dagli effetti liberalizzatori del nuovo decreto 36 sia i ricevitori scanner (i quali rimangono soggetti a norme restrittive, indipendentemente dal fatto che si fregino o meno della marcatura CE) sia i normali ricevitori delle stazioni della radiodiffusione che non siano corredati di tale marcatura (e quanti ne abbiamo nelle nostre case, alcuni molto buoni).

Al tempo stesso, però, il principio implicitamente affermato è quello che - anche quando un'Autorità lecitamente vietasse un'emissione radiotelevisiva e sempre legittimamente ne perseguisse gli autori (ad esempio, perché trasmessa su frequenze che in Italia sono adibite ad altri servizi primari, mentre all'estero sono di spettanza delle stazioni broadcasting) non altrettanto legittimo sarebbe il divieto di ascoltare tali emissioni. Perciò, anche nei casi (assolutamente da circoscrivere in democrazia) ove venisse lecitamente vietata la parola diffusa per mezzo della radio e della televisione, mai dovrà esserne vietato l'ascolto.

Ma questo era proprio ciò che accadeva in Italia, ove - a causa della normativa nazionale dei due D.M. del 1985 e 1987 che poneva arbitrariamente dei limiti alle frequenze sintonizzabili e che era stata confermata dal D.M. 548/1995 - i consumatori italiani erano impossibilitati non solo ad acquistare legittimamente in Italia i ricevitori di radiodiffusione liberamente commercializzati negli altri Paesi dell'Unione, ma addirittura ad utilizzare nel proprio Paese quegli stessi ricevitori BC che sono stati regolarmente acquistati nel territorio dell'Unione (un esempio - tra tanti - è il Morphy Richards 27024 che non sarebbe stato possibile utilizzare in Italia per via delle frequenze non consentite: 2.300 ai 3.950 MHz e superiori ai 26.100 MHz www.thiecom.de/ftp/morphyrichards/drmradio/information/morphyrichards-drm-radio.pdf).

È vero che non si è mai avuto notizia di avvenuti sequestri di radio aventi tali caratteristiche, però il rischio era latente (qualcuno ricorderà ancora i dubbi che accompagnavano i possessori dei sintonizzatori FM degli anni '70, con la porzione VHF 104-108 MHz formalmente ancora riservata alle banda aeronautica e tale da causare sequestri - e dissequestri - di impianti di emissione). Ad ogni modo, ci si potrebbe chiedere se sia stato utile darsi tanta pena per l'illegittimità di disposizioni normative che limitavano l'ascolto di trasmissioni su gamme d'onda che (come quelle in onde corte) sono ormai in fase di abbandono da parte delle emittenti broadcasting.

Ebbene, potrebbe bastare la risposta che quella che appare come una battaglia di retroguardia (la tutela della libertà al radioascolto in gamme d'onda ormai in via di abbandono da parte delle stazioni di radiodiffusione circolare) valga comunque la pena di essere combattuta, in quanto un limite ora non contrastato potrà in futuro essere preso a giustificazione per nuovi limiti nei confronti di quei mezzi che sempre più il mondo dell'informazione vedrà nascere in avvenire (ad esempio restringendo l'accesso alla rete Internet).

Quindi si ha ragione nello sperare che possa aver fatto capolino un principio foriero di ulteriori sviluppi.

Vedremo fino a dove esso potrà spingersi: ciò dipende anche dal coraggio dei Giudici i quali potranno adesso contare, nelle loro interpretazioni di carattere sistematico, anche del nuovo decreto 36. Guardando al passato (e qui cito un avvenimento nel quale Angelo Brunero - da Presidente AIR - molto si spese e ancor di più si arrabbiò), un fatto come il "caso Mestre" (vedi Radiorama n. 1/2000 e successivi) non avrebbe però potuto beneficiare del nuovo decreto; il Giudice di Pace si concentrò sull'apparecchio utilizzato e non su quello che si stava effettivamente ascoltando: da qui il ritenuto obbligo della licenza SWL e la conseguente sanzione.

Si veda:

 

Giorgio Marsiglio
Angelo Brunero

 

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