Radioamatore in Valsugana: proviamo a fare chiarezza

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Creato Lunedì, 27 Maggio 2019


 SANZIONE a RADIOAMATORE IN VALSUGANA:

 PROVIAMO A FARE UN PO’ DI CHIAREZZA

 

La vicenda che abbiamo ripreso dalla “Voce del Trentino” e che abbiamo commentato in diretta su “RadioFly” con il Comandate del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del comune di Pergine Valsugana, ha aperto dei fronti di discussione sul tema, che non possono ovviamente avere bandiera associativa perché riguardano tutti indistintamente come “radioamatori”. Il nostro intervento...

così come quelli contro giornali che ci additavano comportamenti o azioni da pirati abusando dell’uso del termine “ radioamatore”, è scaturito dal nostro impegno di difendere la categoria, nei limiti di quanto in maniera del tutto volontaria (almeno nel CISAR) siamo in grado di fare, e rivolta a tutti, non solo degli associati, tanto è vero che il radioamatore in questione non è nostro socio. Su alcuni temi passati non abbiamo proprio vinto, vedi la vicenda di Striscia la Notizia e la bufala di Loano (si quello era nostro socio), è mancato forse un appoggio” maggiore”, esponendo il sottoscritto a minacce di querele e così via, ma avevamo tecnicamente ragione, specie sulla difesa dei SRD a 433 MHz nei confronti del servizio di radioamatore in secondario, tanto è che hanno smesso con quei temi. La presa di posizione di altre associazioni tipo la nostra fino a quelle di pochi soci,che ci hanno sostenuto e che ringraziamo, ha portato a parziali dietrofront, ma la grande TV mai ha ammesso ufficialmente le gaffe di quel servizio, casomai gli sponsor avessero da ridire (n.d.r.), fecero solo un servizio dove aiutarono un radioamatore interferito da una centralina pubblica, per poi arrivare alla paradossale richiesta di un soggetto a titolo suo di far trovare interferenze a Capitan Ventosa... Non esprimo giudizi ognuno tragga il proprio io mi astengo.

Veniamo alla vicenda attuale, dove occorre fare chiarezza in alcuni punti, limitandoci al solo aspetto radiantistico, ai dati che si evincono dal verbale e la normativa vigente, senza entrare in altro poiché nessuno di noi era presente.

Innanzitutto è bene precisare che secondo me ci vuole sempre buon senso ,che significa nel caso del radioamatore portare sempre con se i documenti attestanti la propria autorizzazione generale, come tra l’altro prescrive allegato 26 art.14 comma 2 del D.Lgs 259/2003, e nel caso degli organi di controllo, prendere atto della dichiarazione del cittadino come fa lo stato con i radioamatori, senza pretendere di arrivare alla autocertificazione di cui “leggi Bassanini”, e chiedere riscontro di quanto affermato entro un periodo di tempo specificato. Insomma nel dubbio si dovrebbe applicare il “favor rei” con il fine di garantire efficacemente il “favor libertatis”, cioè l’ottica di riguardo per la tutela della libertà personale degli individui.

Qui non vedo questi presupposti, magari posso provare a giustificare entrambi i comportamenti: nel primo caso una banale dimenticanza o una abitudine non corretta, nel secondo una zelante lettura del prontuario con errata valutazione del fatto, aggiungendo la supponenza di avere per forza ragione e sopratutto mancanza di conoscenza della materia, di disponibilità (e rispetto) nei confronti del cittadino, tra l’altro anziano OM.

Vediamo in estrema sintesi cosa serve ai Radioamatori:

Questi dati li trovate sul portale ufficiale del Mise

https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/autorizzazioni-e-licenze/radioamatori

PATENTE DI OPERATORE DI STAZIONE

Modalità per conseguire la patente di operatore radioamatoriale (art. 136 del D.Lgs 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”)

Per conseguire la patente di operatore radioamatoriale, si deve presentare domanda di ammissione agli esami, in bollo di valore corrente  (quello vigente è di 16 €), agli Ispettorati territoriali delle Comunicazioni, nella sede di competenza della propria regione di residenza, secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 dell’allegato 26 al D.Lgs. n. 259/2003.
Il programma di esame è riportato nell’allegato 26, sub allegato D, del Codice.
Si evidenzia che, con l’emanazione del decreto del Ministro delle Comunicazioni riguardante “Unificazione delle patenti”, pubblicato sulla G.U. n.196 del 24 agosto 2005, le patenti e le autorizzazioni di classe A e B, come già previste dall’allegato 26, art. 2, sono state unificate nell’unica classe A.
A norma dell’art. 5 del predetto allegato 26, chi ha particolari titoli può presentare richiesta di esonero, totale o parziale, dagli esami per il conseguimento della patente.
La competenza a decidere l'esonero dagli esami spetta, comunque, al Direttore dell’Ispettorato, secondo le disposizioni di cui all’art 2, comma 2, del DPR 5 agosto 1966, n.1214. La patente radioamatoriale non necessita di rinnovo.

Sostanzialmente prima si diventa “operatore di stazione di radioamatore” dopo aver superato l’esame presso l’ispettorato competente, con il rilascio della famosa patente.

UN PO’ DI STORIA

Prima del D.Lgs 259/2003 tale titolo era di tipo “speciale” se si era dato esame solo teorico, e abilitava ad operare per frequenze da 144 MHz in su con potenza di 10 W, mentre “ordinaria” se si era dato l’esame anche di telegrafia, trasmissione e ricezione, che abilitava tutto il resto con potenze fino a 500W. Con Il.D.Lgs 259/2003 sono state identificate in tipo A (ex ordinaria) e tipo B (ex speciale), mentre con il decreto “Unificazione delle patenti”, pubblicato sulla G.U. n.196 del 24 agosto 2005 venne tutto unificato nella A

Con questo solo titolo NON si può attivare una stazione propria, ma solo trasmettere da una stazione di radioamatore debitamente autorizzata: esempio viene a casa mia un amico operatore può trasmettere dicendo:

IW5CGM secondo operatore

NOMINATIVO DI CHIAMATA

Modalità per conseguire il nominativo di stazione (Art. 139 del Codice)

Superato l’esame e ottenuta dall’ispettorato di zona la patente di operatore radioamatoriale, l’interessato deve presentare apposita istanza di rilascio del nominativo identificativo di stazione o di chiamata, di cui all’art. 139 del Codice delle Comunicazioni, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, viale America 201, 00144 Roma.
La domanda,  da presentare in bollo ai sensi dell’art. 7 dell’allegato 26 al Codice e successive modifiche, deve contenere i dati personali dell’interessato, con l’esatto indirizzo di residenza,  e con i riferimenti completi della patente radioamatoriale posseduta (è bene a tale scopo allegare fotocopia di un documento d’identità e della patente). Il nominativo è trasmesso dal Ministero all’indirizzo dell’interessato e all’ispettorato territoriale competente.

Con il nominativo di chiamata dal 2003 si acquisisce una propria identità di stazione , ancora non è possibile installare una stazione propria ma trasmettere sempre da una in possesso di autorizzazione generale questa volta però indicando il nominativo: IW5CGM/IXXXX o IXXXX/ IW5CGM

AUTORIZZAZIONE GENERALE

Modalità per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore

Entro trenta giorni dall’acquisizione del nominativo di stazione l’interessato, a norma dell’art. 139 del Codice, deve presentare all’Ispettorato della propria zona di residenza apposita dichiarazione, di cui al modello riportato nell’allegato 26, sub allegato A, onde ottenere l’autorizzazione generale prevista dall’art. 135 del Codice,  per l’espletamento delle attività di installazione ed esercizio di una stazione radioamatoriale.
L'importo del contributo annuo è di 5 € da pagare sul c/c della sede territoriale dell’Ispettorato di riferimento, come indicato dall’ art. 35 dell’allegato 25 al Codice.
L’autorizzazione generale ha durata massima di 10 anni e deve essere rinnovata come da art. 1 dell’allegato 26 al Codice.

Eccola qua la tanto sudata autorizzazione generale che si richiede attraverso una dichiarazione e si concretizza attraverso l’istituto del silenzio assenzo per la quale possiamo finalmente installare la nostra stazione a casa e nei mezzi mobili / barca ma non nel vostro aereo e vale 10 anni.

UN PO’ DI STORIA

Questa era la famosa “Licenza“ che seguiva la tipologia della patente, cioè ordinaria o speciale, e fino al 2003 era anche il titolo con il quale si riceveva il nominativo direttamente dalla direzione generale, che poteva essere però anche chiesto provvisorio (almeno per le speciali) direttamente all’ispettorato di competenza. Solo adesso potevamo allora installare una propria stazione di radioamatore e usare il proprio nominativo.

Senza dover entrare in altri aspetti,mi premeva fare questo piccolo raffronto storico per un motivo che forse non tutti ricordano: dal 2003 infatti il nostro status di radioamatore opera in regime di “autorizzazione generale” e non più in regime di “concessione”, oggi paghiamo annualmente un “contributo” per autorizzazione generale, mentre prima la famosa “tassa di concessione o canone”.

Dico questo perché è di strategica importanza questa differenza nei rapporti con lo stato, nei doveri da rispettare e anche nei diritti da reclamare.

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Per tornare al caso in questione, nel dibattito avuto pubblicamente, ad un certo punto si menziona un apparato CB, bene sappiamo che non lo era ma vediamo che dice la normativa:

CB e PMR

Sono tali gli apparati:

  • per comunicazioni in banda cittadina (C.B.) - art. 105, comma 1, punto p) del Codice delle comunicazioni elettroniche - ex punto 8 dell'art. 334 del D.P.R. 156/73;

  • PMR446 (Personal Mobile radio), assimilati agli apparati C.B. ai sensi dell'art. 105, comma 1, punto p) del Codice delle comunicazioni elettroniche.

È necessaria la Dichiarazione prescritta dall'art. 145, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, debitamente compilata e presentata all' Ispettorato Territoriale, di persona o a mezzo posta, completa degli allegati descritti nel modulo stesso. Si raccomanda di conservare copia della Dichiarazione presentata.

L'uso od il proseguimento d'uso dei suddetti apparati è soggetto al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un contributo di €. 12,00, indipendentemente dal numero di apparati, come indicato dall'art. 36 dell'Allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche. Qualora si decida di non proseguire l'uso degli apparati, sarà sufficiente non pagare più il suddetto contributo annuo, senza ulteriori adempimenti.

Viene da riflettere poiché questo tipo di apparati passando da “in concessione” ad “autorizzazione generale” nel 2003 e per effetto della volontà europea di farli rientrare nel libero uso, per l'uso finalizzato personale (punto ex 8) in caso di mancanza del titolo non sono previste sanzioni ma solo il recupero delle somme non pagate.

 

LE MIE CONCLUSIONI

Come già detto in premessa il Radioamatore doveva avere con sé la dichiarazione in ex art.139 D.Lg così come indicato nell’allegato 26 art.14 comma 2, ma non vi è traccia nel codice di articoli specifici che prevedano espressamente sanzioni per non averla dietro.

- L’agente ha contestato nel verbale “aveva installato un apparecchio radioelettrico tipo ….omissis.. senza la prescritta autorizzazione generale...” quindi ha affermato la “mancanza dell’autorizzazione generale ”non“ la mancanza con sé dell’autorizzazione generale”, mi pare che la differenza non sia proprio minima, mi chiedo allora cosa avrebbe fatto se avesse lasciato la patente di guida a casa: avrebbe sequestrato l’auto sanzionandolo per guida senza patente? Anche rifarsi all’art.180 del C.d.S. non ha senso, lo ha per la patente di guida e tutti i documenti necessari alla circolazione perché espressamente citati, ma non certo per autorizzazioni di Radioamatori.

- L’agente quindi non solo ha sanzionato un fatto che non sussiste , ma nemmeno ha dato ascolto alla dichiarazione del Radioamatore, scontrandosi con quello che fa lo stato a cui per primo basta una dichiarazione per il rilascio dell’autorizzazione generale con l’istituto del silenzio assenzo, come sopra riportato. Aver poi indicato nel verbale il nominativo ha creato oggi, a mio giudizio, un vero e proprio cortocircuito sanzionatorio, perché solo l’autorizzazione generale valida concretizza il nominativo, che in assenza decade, mentre la patente di operatore è valida per sempre.

- Per quanto riguarda il sequestro cautelativo, io sinceramente non ne comprendo la base giuridica (forse L.689/81) né la motivazione perché lui l’autorizzazione ce l’ha seppur a casa, forse solo un lontano ricordo dell’agente di cosa poteva accadere in regime di “concessione”, ma come detto dal 2003 siamo in “autorizzazione generale”. Un dettaglio? Lo spero ma non credo.

- La sanzione invece, il radioamatore fermato, essendo titolare di autorizzazione generale in essere (anche se non l’aveva con sé) per l’articolo 102/2 non può essere sanzionato.

Lo si applica a chiunque utilizzi una radio, da CB per uso professionale, pmr uso professionale, o anche radioamatoriale senza averne titolo (ad esempio la sola patente non basta), su frequenze ad uso collettivo senza diritto d’uso di frequenza ,ove viene richiesta autorizzazione generale. Attenzione però, questo significa, ad esempio, che un radio operatore solo in possesso di patente e  anche  di nominativo  ma non di autorizzazione generale è soggetto, a mio giudizio, a sanzione per questo articolo.

Mentre art.102/1 è quello che si applica alle reti private con diritto d’uso di frequenza, cioè vigilanze, pubbliche assistenze, polizie locali ops..cioè a coloro che hanno una frequenza civile assegnata anche essa soggetta ad autorizzazione generale.

Interessante diventa art.102/5 per eventuali difformità, che nel contesto tecnico quale siamo non può che ricondurre, sempre a mio giudizio,  ai parametri di funzionamento in termini di bande, potenze e a quanto difforme appunto dalla autorizzazione generale.

Se proprio lo zelante agente avesse voluto comunque sanzionare attraverso una norma a lui vicina, esempio c.d.s, per ritornare art.180 la sanzione era di euro 41,00, pagati nei 5 giorni diventavano 28,70 per infrazione a quanto disposto allegato 26 art.14 comma 2, che guarda caso però non prevede sanzioni.

Una cosa che era passata inosservata, è stata la contestazione della mancanza CE, che alla data di costruzione  dello Yaesu FT-212 nemmeno esisteva e poi non si applica agli apparati dei radioamatori, come  ben citato anche nello stesso prontuario di servizio art.5 Pagina 1201 in dotazione dei corpi di polizia.

CONSIDERAZIONE FINALI

Partendo proprio dall’inizio occorre buon senso e attenzione in tutte le cose, specie agli impegni presi nella dichiarazione per l'autorizzazione generale, dobbiamo cercare noi radioamatori di evitare queste situazioni adempiendo a quanto ci viene chiesto dalla normativa, perché se ricordate nell’esame che abbiamo sostenuto (ahimè tanti anni fa) era un argomento da conoscere bene, e se questa cambia aggiorniamoci. Se abbiamo dei dubbi chiediamo direttamente agli ispettorati di competenza oppure direttamente alla Direzione Generale a Roma. 

Per quanto riguarda l’agente, vero che ha applicato alla lettera quanto riportato nel prontuario purtroppo però travisando in maniera arbitraria la realtà del possesso del titolo, peccato che non potesse farlo in quanto il radioamatore ,come ha detto dall’inizio e poi dimostrato, l’autorizzazione ce l’aveva e quindi cade tutto il resto. Bastava dire: venga domani al comando con la dichiarazione da radioamatore... era facile no?

Ultima cosa che pongo come domanda a tutti: se un radioamatore oggi si dimentica di versare un anno il contributo di euro 5, vale sempre il suo nominativo e la sua autorizzazione generale?

Chissà.

73' de IW5CGM Giuseppe

P.S. Ringrazio i funzionari del MISE per la collaborazione prestata.

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